STATUTO
DELL' “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Clodix
University Modena "
TITOLO I -
Denominazione – sede
Articolo
1 - Nello spirito
della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto
dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede
in Modena, via Cimone n.30, un’associazione che assume la denominazione “Clodix University Modena
associazione
sportiva dilettantistica”, in breve “Clodix University Modena
a.s.d.”.
Il sodalizio si
conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo,
con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed
ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione
sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio
Direttivo.
TITOLO II -
Scopo- Oggetto
Articolo
2 - L’associazione
e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività e’espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,
ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo
3 - L’associazione
si propone di:
a) promuovere e
sviluppare attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali;
b) organizzare
manifestazioni sportive, ricreative e culturali
in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro
realizzazione;
c) promuovere
attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle
attività sportive, ricreative e culturali
d) studiare,
promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la
pratica dello sport e di ogni pratica ricreative e culturali
e) gestire
impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di
vario genere o comunque luoghi e spazi dove le attività sportive, ricreative e
culturali si possono svolgere;
f) organizzare
squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi
di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare
attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo
libero dei soci.
TITOLO III -
Soci
Articolo
4 - Il numero dei
soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone
fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino
a realizzarli.
Articolo
5 - Chi intende
essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società,
associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno
presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto
dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il
richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso
e’esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo
6 - La qualifica di
socio da’ diritto:
- a partecipare
a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali
regolamenti;
- a godere dell’elettorato
attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono
tenuti:
- all’osservanza
dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali;
- al pagamento
del contributo associativo.
Articolo
7 - I soci sono
tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei
programmi di attività.
Tale quota dovrà
essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i
contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV -
Recesso – Esclusione
Articolo
8 - La qualifica di
socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo
9 - Le dimissioni da
socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non
ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda
moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre
mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o
tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in
qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo
10 - Le deliberazioni
prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari
mediante lettera, ad eccezione delcaso previsto alla
lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate.
Il socio
interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della
comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare
gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa
operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene
decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera
dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal
Consiglio Direttivo.
TITOLO V -
Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo
11 - L’associazione
trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a) quote e
contributi degli associati;
b) quote e
contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni delle
diverse attività;
c) eredità,
donazioni e legati;
d) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre
entrate, anche di natura commerciale,compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Il fondo comune,
costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da
avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione
né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente
reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio
Sociale - Articolo 12 - L’esercizio sociale va dal 01/09al 31/08 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario
da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e
finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Articolo
13 - Sono organi
dell’Associazione:
a) l’Assemblea
degli associati;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il
Presidente;
Assemblee - Articolo
14 - Le assemblee
sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi
mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano
le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine
del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e
della seconda convocazione.
L’avviso della
convocazione può essere eventualmente comunicato ai singoli soci mediante
modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera
semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima
dell’adunanza.
Articolo
15 - L’assemblea
ordinaria:
a) approva il
rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla
elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo
ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su
tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati
alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
d) approva gli
eventuali regolamenti.
Essa ha luogo
almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’assemblea si
riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da
trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo
degli associati.
In questi ultimi
casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della
richiesta.
Articolo
16 - Nelle
assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli
associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota
associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
In prima
convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli
associati aventi diritto.
In seconda
convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,
l’assemblea - ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere
delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo
17 - L’assemblea e’ straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere
delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre
quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la
delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre
quarti (3/4) degli associati.
Articolo
18 - L’assemblea
e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice
Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del
segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio
Direttivo - Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3
ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati
maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità
previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti
del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel
suo seno il vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo
e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su
cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione
e’ fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta
elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le
sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero,
in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i
suoi membri.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio
Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al
Consiglio:
a) curare,
congiuntamente o disgiuntamente,l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere
il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre
i regolamenti interni;
d) stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare,
congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
f) deliberare
circa l’esclusione degli associati;
g) nominare
i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti
gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
i) affidare,
con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
l) trasferire, senza alcuna modifica statutaria,
la sede sociale.
Articolo
20 - Nel caso in cui,
per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano
dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere
dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente - Articolo
21 - Il Presidente ha
la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa
delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue
mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni,
spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo
22 - Deve essere
assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi
a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII -
Scioglimento
Articolo 23- Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato
dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
aventi diritto di voto.
In caso di
scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i
non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti
o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività
sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo
24 - Per quanto non
e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge
vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.